Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 800 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
      3. Al medesimo onere si provvede, altresì, mediante l'utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'incremento, fino alla concorrenza dell'importo necessario

 

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per la copertura dell'onere, delle aliquote recate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di aliquote per scaglioni di reddito ai fini della determinazione dell'imposta.